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La Repubblica dei Beni Culturali

Valorizziamo il nostro territorio

Easy learning: articolo 9 della Costituzione

Ovvero, guida pratica su come riassumere diritti e doveri per la tutela dei beni artistici e paesaggistici in una pagina.

Ogni aspirante storico dell’arte che voglia definirsi tale, deve affrontare almeno una volta nel suo percorso di studi lo scoglio di legislazione per i beni culturali. Qui troverete un comodo riassunto dei punti salienti, da integrare con i vostri appunti… Good luck!

Le caratteristiche della Costituzione: i punti principali

Cos’è e quando nasce la Costituzione?

La Costituzione rappresenta il vertice nella gerarchia delle fonti: approvata e promulgata nel 1947, entra in vigore il 1° gennaio 1948;  presenta caratteristiche innovative che la definiscono e che andiamo qui a riassumere:

  • Scritta: ossia non accetta abitudini e tradizioni orali, poiché è riportata su un documento formale ;
  • Rigida: si modifica solo in circostanze straordinarie, da specifiche persone;
  • Lunga: detta le norme dell’organizzazione statale e sancisce anche i principi fondamentali insieme ai diritti e i doveri dei cittadini;
  • Votata: perché elaborata e approvata dall’Assemblea Costituente, in rappresentanza del popolo stesso che l’aveva eletta;
  • Programmatica: contiene anche gli obiettivi che lo Stato deve raggiungere nel tempo;
  • Compromissoria: nasce dalla collaborazione tra le diverse forze politiche uscenti dopo la Seconda Guerra Mondiale;
  • Laica: perché tutela la libertà di religione all’interno dello Stato italiano;
  • Democratica: in quanto afferma il principio della sovranità popolare e la completa con il suffragio universale.

La Costituzione si compone di 139 articoli che sono suddivisi in quattro sezioni:

  • Principi fondamentali (art. 1 – 12);
  • Diritti e doveri dei cittadini (13 – 54);
  • Ordinamento della Repubblica (55 – 139);
  • Disposizioni transitorie e finali (I – XVIII);

L’articolo 9 della Costituzione

Analizziamo ora l’articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

1° comma:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Significa che la Repubblica sostiene e promuove le attività culturali, scientifiche e tecniche, aperta a tutte le forme di espressione. Inoltre, si rende garante della ricerca e la libertà della scienza, allontanando da sé l’esempio fascista.

2° comma:
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Ossia i beni paesaggistici, derivati dall’unione tra le attività umane e le caratteristiche naturali.
Tutti hanno diritto a vivere in una casa degna di tale nome, collocata in un ambiente sano e devono adoperarsi per mantenerlo tale. Pertanto, i beni paesaggistici insieme al patrimonio storico artistico formano il patrimonio culturale della Nazione.
Sono il regalo che il passato lascia al futuro attraverso il presente.

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